A2A SUL BANCO DEGLI IMPUTATI

I PALADINI DELL’ A2A

Nella seduta del 28 aprile scorso del Consiglio Comunale di Brescia era stato approvato il  rendiconto dell’esercizio 2024 con annessa variazione al bilancio di previsione 2025/2026 con 7,5 milioni di euro di maggiori entrate correnti e un indebitamento del 2,71%.

Era emerso allora che senza i proventi che derivano soprattutto dai dividendi assicurati dall’ azienda a2a, il risultato del conto economico del Comune sarebbe risultato negativo. La gestione, scorporando quelle entrate, sarebbe andata in rosso per 75 milioni nel 2023 e per 83 milioni nel 2024. 

A quel punto, di fronte alla pur flebile voce dissonante dei consiglieri dell’ opposizione di destra, che avevano osato far notare la cosa, era insorta la maggioranza.  La difesa a spada tratta dell’a2a si era sentita in Consiglio Comunale in particolare da parte di Fabrizio Benzoni, rappresentante del partito estremista di centro “Azione”. Egli peraltro aveva raccolto l’ assenso pieno degli altri rappresentanti del centrosinistra, alcuni dei quali erano intervenuti con ulteriori dichiarazioni di sostegno.  

Secondo loro, i Bresciani dovrebbero essere grati al colosso dell’energia, perché le tariffe che essi pagano sarebbero le più basse d’ Italia, o quasi. E perché l’azienda non fa profitti grazie ad esse, ma concludendo affari in giro per il mondo. Il tutto senza citare una fonte o un dato per suffragare simili affermazioni.

UNA SCOMODA VICENDA

Oggi però è doveroso dare risalto ad una notizia recente, che non ha ricevuto la dovuta attenzione da parte dei media locali. Sarà stata una svista? Chissà.  Qui proviamo ad approfondire la questione.

Abbiamo appreso, infatti, che in data 25/7/25 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione DSAI/14/2025/EEL ha avviato procedimento sanzionatorio contro a2a, in materia di integrità, trasparenza, abusi e manipolazione del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica nel corso dell’anno 2022.

Ossia l’Autorità ha avviato il primo procedimento sanzionatorio individuale per trattenimento di capacità nel mercato elettrico italiano. L’ accusa rivolta ad a2a, insomma, è quella di manipolazione di mercato per spingere in alto i prezzi dell’elettricità.

L’ INCHIESTA

Cerchiamo di ricostruire la vicenda.

Nel discorso di presnetazione della relazione annuale del 17 giugno 2025, il presidente ARERA Stefano Besseghini aveva fatto riferimento alla necessità di “rafforzare l’attività di monitoraggio continuo, in grado di dare segnali, anche sanzionatori, al mercato”.

Aveva aggiunto: l’indagine sul comportamento di mercato nel 2023-24 “deriva ed espande una prima verifica svolta su un solo operatore nel corso del 2022 che ha lasciato intravvedere l’utilità di un approccio più sistemico al tema”.

La determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio applica esattamente lo stesso approccio metodologico dell’indagine 2023-24: regolamento Remit come fonte legale, Linee Guida Acer come riferimento interpretativo.

Remit è l’ acronimo di Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, il regolamento UE n. 1227/2011 che mira a garantire l’integrità e la trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso nell’Unione Europea.

Le linee guida ACER (Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell’Energia) sono raccomandazioni tecniche. In particolare, per quanto riguarda il settore energetico, le linee guida ACER sono strumenti che i regolatori nazionali utilizzano per valutare gli investimenti nei loro Paesi. ACER, in quanto agenzia dell’Unione Europea, svolge un ruolo di cooperazione tra i regolatori nazionali nel settore energetico. 

Non si tratta quindi di un approccio “accademico”,  ma dell’applicazione consolidata della normativa europea.

Le verifiche del caso a2a del 2022 sono state già condotte con una pre-istruttoria tecnica articolata in varie fasi:

  • Audizione del 13 febbraio 2024 sulla strategia di offerta.
  • Quattro richieste di informazioni tecniche ed economiche tra febbraio e ottobre 2024.
  • Analisi controfattuali multiple condotte con il supporto del Gme (acronimo di Gestore dei Mercati Energetici, è la società italiana responsabile dell’organizzazione e della gestione del mercato elettrico e di altri mercati energetici, come il gas naturale e i certificati ambientali. Il suo ruolo principale è quello di garantire trasparenza, concorrenza e sostenibilità nel settore energetico). 
  • Valutazione delle giustificazioni fornite dalla società per la strategia adottata

LE GIUSTIFICAZIONI DELL’ a2a E IL LORO RIGETTO DA PARTE DELL’ ARERA

a2a ha motivato la propria strategia di offerta con quattro obiettivi principali: ottimizzazione del parco elettrico per recuperare costi fissi, copertura dei costi di trasporto gas non inclusi nel premio del capacity market, recupero dei costi di manutenzione, evitare programmi tecnicamente infattibili.

L’Autorità ha ritenuto che tali motivazioni “non paiono rappresentare legittime giustificazioni economiche e/o tecniche ai sensi Remit” per il trattenimento di capacità disponibile.

La determinazione documenta con precisione la condotta contestata: offerte di a2a per le proprie unità di generazione a gas con ciclo combinato (Ccgt) a prezzi superiori al costo variabile, strategia per far operare solo le unità di taglia maggiore, mantenimento delle unità minori come “riserva” a prezzi prossimi alle turbogas.

L’impatto sui prezzi è quantificato da Arera nella contestazione inviata ad A2A.

GARANZIE DI DIFESA PER L’ a2a

L’atto di avvio del procedimento sanzionatori prevede peraltro ampie garanzie per le possibilità di difesa da parte di a2a:

  • la comunicazione del nome del Responsabile del procedimento, una funzionaria molto esperta, responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Mercati Energetici
  • una durata massima della fase istruttoria: 140 giorni dalla comunicazione di avvio
  • un termine complessivo per l’adozione del provvedimento finale: 250 giorni dalla comunicazione di avvio
  • le garanzie di difesa in termini di contraddittorio scritto e orale per a2a, oltre di accesso agli atti del provvedimento (e ovviamente alla possibilità di impugnare il provvedimento finale al Tar).

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

La definizione di manipolazione di mercato di Remit è “la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all’ingrosso che consenta, o sia intesa a consentire, tramite l’azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato all’ingrosso in questione”.

L’ ONERE DELLA PROVA SPETTA ALL’ a2a

Per effetto di quel “a meno che”, spetta all’operatore dimostrare che le proprie motivazioni per offerte superiori al costo marginale sono “legittime” e conformi alle “prassi di mercato ammesse”.

Oltre a quanto ha già provato a spiegare in sede di pre-istruttoria tecnica, A2A avrà quindi l’opportunità di fornire ulteriore documentazione e argomentazioni al responsabile del procedimento, che dovrà concludere la fase istruttoria con le Cri (Comunicazioni delle risultanze istruttorie).

IL POCO INVIDIABILE PRIMATO DELL’ a2a

Quello avviato nei confronti dell’ a2a è il primo procedimento Remit per trattenimento di capacità di generazione elettrica in Italia (ma non all’estero, per esempio in Spagna e Regno Unito sono state già adottate decisioni simili con sanzioni di svariati milioni di euro, passate in giudicato  o addirittura non impugnate dall’ impesa, che si è anche scusata).

La decisione finale sul caso a2a per i fatti del 2022, attesa a valle della “fase decisoria” in cui il Collegio si pronuncia e a2a può chiedere di essere sentita dal Collegio nella “audizione finale”, costituirà un precedente significativo per l’interpretazione della normativa. L’ a2a si ritrova al centro così di un caso importante e non certo lusinghiero.

La contestazione riguarda condotte del 2022. Eventuali ricorsi amministrativi potrebbero appuntarsi su questo aspetto e prolungare la definizione del caso. I margini temporali dell’azione sanzionatoria potrebbero essere un fattore critico da monitorare.

TENTATIVO DI CONFONDERE LE ACQUE

C’è stato chi ha sollevato la questione dello scostamento di Arera dalla logica antitrust dell’abuso di posizione dominante. Ma si può dire che Remit è nato proprio per distinguersi nettamente dall’approccio antitrust.

Questo è reso evidente, per esempio, dalle linee guida congiunte delle autorità tedesche della concorrenza (Bundeskartellamt) e della regolazione delle reti (Bundesnetzagentur), che illustrano bene come i due regimi normativi siano complementari e servano due obiettivi diversi: il Remit tutela l’integrità dei mercati e si applica a tutti gli operatori senza necessità di verificare la posizione dominante; l’antitrust vieta l’abuso di posizione dominante  e quindi richiede di verificare l’esistenza di tale posizione.

Nel caso a2a, ARERA applica il primo approccio: conta l’effetto manipolativo sui prezzi, esattamente come ha fatto Bundesnetzagentur nel caso Energi Danmark (2021, anche questo passato in giudicato), perché semplicemente non è vero che in Germania si applichi solo il diritto antritrust e non anche Remit.

I BRESCIANI AVEVANO GIA’ CAPITO DAL 2022

A questo punto sorge spontanea una domanda. Chi ha ragione? I paladini politici  dell’ a2a che governano il Comune di Brescia e ce la presentano come una sorta di associazione filantropica, oppure chi nel 2022 denunciava gli extraprofitti e bruciava le bollette?

La vicenda che abbiamo illustrato in questo articolo sembra non lasciare spazio a molti dubbi. I Bresciani avevano sperimentato sulla loro pelle fin da subito che qualcosa non quadrava…

FRANCESCO ROVARICH